AVVISO PUBBLICO

Divieto di raccolta prodotti del sottobosco nel periodo di raccolta delle castagne all'interno di proprietà private.

Data di pubblicazione:
03 Ottobre 2022
AVVISO PUBBLICO

IL RESPONSABILE
VISTO 'approssimarsi della stagione autunnale nella quale si accentua la presenza di
persone estranee alla proprietà all'interno dei terreni privati al fine di raccogliere i frutti del
sottobosco;
RAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti atti ad arginare tale
fenomeno al fine di assicurare e tutelare la regolare attività di raccolta dei proprietari dei
terreni ed evitare l'insorgere di problematiche di ordine pubblico;
VISTO il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 "Approvazione del testo del codice civile":
VISTO in particolare l'art. 821 del Codice Civile che stabilisce che i frutti naturali
appartengono al proprietario della cosa che li produce;
VISTO l'art. 7, commi. 3-4- e in particolare il comm. 5, della Legge Regionale della
Campania del24 luglio 2007, n. 8, così come modificata dalla Legge Regionale Campania del 19 gennaio
2009, n. 1 che recita: E' vietata, nei castagneti da frutto, la raccolta dei funghi epigei spontanei
commestibili nei periodi in cui è in atto la raccolta delle castagne, ad esclusione dei titolari di diritti
personali o reali di godimento sui fondi medesimi.
VISTO L'art. 2 dello statuto Comunale il quale vieta la raccolta dei frutti del sotto bosco dal
20 settembre al 10 novembre;
VISTO inoltre che la raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale è
onsentita previa autorizzazione;
VISTA la L. 06.01.1931 n° 99 - disciplina della coltivazione, raccolta, commercio di piante
officinali;
VISTO il T.U. 18.08.2000 n° 267 ed in particolare l'art. 107 che prevede che spetta ai
dirigenti (o incaricati di funzioni dirigenziali ai sensi del successivo art. 109) la competenza
esclusiva all'emanazione delle ordinanze, fatte salve quelle relative alla pubblica
incolumità che restano di esclusiva competenza dei Sindaci;
RICHIAMATO lo Statuto Comunale;
ORDINA
in qualità di Responsabile della "Polizia Municipale'
Il rispetto dei divieti di raccolta dei frutti del sottobosco, all'interno dei terreni agricoli di
proprietà privata (es: funghi, erbe aromatiche, castagne, noci ecc.), elencati nelle norme in
premessa, in quanto, ai sensi del Codice Civile, essi sono di proprietà esclusiva dei
proprietari dei fondi o degli aventi diritto e ad essi devono essere restituiti.
Ribadisce che per la raccolta dei funghi epigei, con esclusione dei proprietari dei fondi,
occorre essere in possesso dell'apposito titolo autorizzativo.

Ricorda inoltre che la raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata dal 20°
settembre al 10 novembre di ogni anno nei castagneti da frutto, su specifica
segnalazione dei proprietari o conduttori, attuata con idonee tabellazioni apposte
lungo il confine del fondo ed in corrispondenza degli accessi e recanti la dicitura
"Divieto di raccolta funghi dal 20° settembre al 10 novembre - Castagneto da frutto
in produzione"
Invita tutti i proprietari dei fondi privati ad apporre lungo i confini degli stessi idonei cartelli
segnanti la proprietà privata al fine di pubblicizzare a chi si avvicina lo stato giuridico di
detta proprieta.
I trasgressori saranno sanzionati ai sensi delle norme in premessa e per quanto non
contemplato dalle medesime saranno applicate le sanzioni previste per
l'inottemperanza alle ordinanze ed ai regolamenti comunali, salva la possibilità dei
proprietari dei fondi di rivalersi sui trasgressori in sede civilistica o penale.
Sono incaricati dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni alla presente
ordinanza, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, gli appartenenti ai
Carabinieri per la tutela forestale, i nuclei antisofisticazioni e sanità, gli organi di polizia
amministrativa provinciale, gli organi di polizia urbana e rurale, gli organi di vigilanza e
ispezione delle Aziende USL, le guardie addette ai parchi nazionali e regionali, il personale
in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria, le guardie ambientali volontarie.
DISPONE
di pubblicare la presente ordinanza all'albo pretorio del Comune di Quindici e negli
albi pretori dei Comuni facenti parte della Unione dei Comuni "Antico Clanis" e
l'affissione negli spazi comunali e la pubblicazione sui siti internet dei Comuni e
dell'Unione dei Comuni.
Avverso la presente Ordinanza è possibile proporre ricorso al TAR Campania entro
60 giorni dalla data della pubblicazione della presente o, in alternativa, al Presidente
della Repubblica Italiana entro 120 giorni ,dalla medesima data.
Quindici, li 30/09/2022

Allegati

Ultimo aggiornamento

Lunedi 03 Ottobre 2022