IL SINDACO
CONSIDERATO che lungo le strade comunali sono presenti piante, fronde e arbusti che impediscono all’utenza di vedere alle distanze utili e per impedire che per effetto di nevicate o per qualsiasi altra causa , la caduta di alberi o rami venga ad intralciare il transito sulle strade stesse ; RITENUTO pertanto opportuno che i legittimi proprietari dei fondi prospicenti le strade comunali provvedono alla messa in sicurezza dei cigli stradali; VISTO il D.lgs 267/2000- art. 50; VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; VISTO l’art. 29 del Codice della strada che prevede che i proprietari di terreni confinanti con le strade qualora lungo il confine della strada vi siano siepe o piante , hanno l’obbligo di far si che i rami e le siepi non invadono la strada stessa e non impediscono all’utenza di vedere dalle distanze utili ; PRESO ATTO che lo stesso art. 29 C.d. S prevede anche le applicazioni di sanzioni di Euro 173.00 ad un massimo di Euro 694.00
ORDINA
Ai legittimi proprietari dei fondi confinanti con le strade comunali , il taglio delle piante o arbusti con un diametro pari o inferiore ai 20 cm che si trovino ad una distanza del ciglio stradale di metri 3 per quando riguarda la scarpata di monte , per ragioni di sicurezza nella scarpata di valle il taglio deve essere effettuato fino a una distanza di un metro dal ciglio stradale su piante con diametro pari o inferiore ai 20 cm. Inoltre le piante con branche e rami sporgenti sulla strada dovranno essere spalcate a una distanza da terra di metri 5.
AVVERTE
Che in caso di inadempienza provvederà a tale operazione di messa in sicurezza l’amministrazione comunale addebitando il costo dell’operazione , oltre alla sanzione per il mancato adempimento all’ordinanza sindacale , ai proprietari dei fondi interessati . AVVERSO alla presente Ordinanza può essere presentato, a decorrere dalla data di pubblicazione, ricorso al T.A.R. Campania, dell’art. 29 e seguenti del D.L.gs. 104/2010, entro 60 giorni, oppure al Presidente della Repubblica. Ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, entro 120 giorni.
Il presente Provvedimento redatto dal Comando di Polizia Municipale, viene pubblicato sia all’Albo Pretorio del Comune che sul sito istituzionale dell’Ente. Inoltre, la presente Ordinanza è resa nota mediante affissione all’Albo online e viene rispettivamente trasmessa: Il Personale di Polizia Municipale e le FF.OO di cui alla legge n. 121 del 1981. Sono incaricati del rispetto della presente Ordinanza ( ART. 12 – D.L.gs. 285/92). Sulla presente ordinanza si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
IL SINDACO
Sig. Rossano Sergio BOGLIONE
Documento ufficiale in allegato.